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RIFIUTI – Attività di manutenzione

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 09/08/2007
n. 33866

Il deposito temporaneo può e deve essere realizzato esclusivamente presso il luogo di produzione dei rifiuti e resta fermo in capo al produttore l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico. Una eccezione alla regola generale del divieto di creazione del deposito temporaneo in luogo diverso da quello di produzione si rinviene all’art. 230 del D. Lvo. n. 152/06, per quanto riguarda i rifiuti provenienti da attività di manutenzione delle infrastrutture. L’eccezione in tal caso è espressamente rivolta a consentire l’effettuazione della valutazione tecnica di riutilizzabilità del materiale, senza condurre sullo stesso alcun trattamento.

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