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RIFIUTI – Medicinali, Responsabilità

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 15/06/2010
n. 22755

É da riconoscersi, per l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti costituiti da medicinali, la responsabilità del soggetto che nella struttura sanitaria ricopre la qualifica di amministratore o direttore generale o di presidente.

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