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Si può provare la qualifica di sottoprodotto tramite testimoni?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 07/08/2017
n. 38950

Chi sostiene che un determinato rifiuto è qualificabile come sottoprodotto, quindi sottoposto alla disciplina dell’art. 184-bis del D. L.vo 152/2006, è chiamato a provare le specifiche condizioni che la stessa norma richiede. Si tratta di una prova rigorosa, che esclude la possibilità di ricorrere a testimoni, e che, a sua volta, richiede una precisa documentazione di natura tecnica, che verta sulle caratteristiche del ciclo di produzione, sul successivo reimpiego ed eventuali successivi trattamenti, sulla presenza di caratteristiche idonee a soddisfare tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e l'assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

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