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Si può provare la qualifica di sottoprodotto tramite testimoni?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 07/08/2017
n. 38950

Chi sostiene che un determinato rifiuto è qualificabile come sottoprodotto, quindi sottoposto alla disciplina dell’art. 184-bis del D. L.vo 152/2006, è chiamato a provare le specifiche condizioni che la stessa norma richiede. Si tratta di una prova rigorosa, che esclude la possibilità di ricorrere a testimoni, e che, a sua volta, richiede una precisa documentazione di natura tecnica, che verta sulle caratteristiche del ciclo di produzione, sul successivo reimpiego ed eventuali successivi trattamenti, sulla presenza di caratteristiche idonee a soddisfare tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e l'assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21/3/2016 ha confermato la decisione con la quale, in data 21/5/2014, il Tribunale di Foggia aveva affermato la responsabilità penale di S. R. per il reato di cui all'art. 256, comma 3 d.lgs. 152\06 relativamente al rinvenimento, in un capannone della società "B. C. s.r.l.", di un materiale di colore giallastro ed in un area confinante, appartenente ad altra società, di cumuli di materiali di varia natura, in parte provenienti dall'attività della società B. s.r.l. (acc. In Manfredonia, 14/12/2011). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per…
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