Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 17 marzo 2016, condannava M.C. per il reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 256, del d. Igs 152 del 2006 (accertato ad Ispica - RG - in data 6 ottobre 2011) alla pena di euro 3.000,00 di ammenda oltre alle spese processuali. 2. M.C. propone ricorso per Cassazione, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ed erronea applicazione della legge penale…
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Deposito finalizzato a recupero o smaltimento: a quali condizioni?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/10/2017
n. 46355
Con riferimento alla natura del reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 192 del D.L.vo 152/2006), si deve distinguere quando è un reato istantaneo (se l’attività illecita si connota per una mera volontà dismissiva dei rifiuti, che non presuppone alcuna attività successiva volta al recupero o allo smaltimento), da quando è permanente (se risulta effettuato in vista del successivo recupero o smaltimento delle cose abbandonate, nel qual caso la condotta cessa solo con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio). Al fine di accertare la natura di tale condotta, sono indici significativi della permanenza della condotta la sistematica pluralità di azioni di identico contenuto, così come la pertinenza del rifiuto al circuito produttivo del soggetto che realizza il deposito (Nella specie, con riferimento a cumuli di rifiuti eterogenei, costituiti da materiale proveniente da attività edilizia e rocce da scavo, depositati in modo sparso, è stato escluso che fosse prevista una successiva attività di recupero).
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Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 17 marzo 2016, condannava M.C. per il reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 256, del d. Igs 152 del 2006 (accertato ad Ispica - RG - in data 6 ottobre 2011) alla pena di euro 3.000,00 di ammenda oltre alle spese processuali. 2. M.C. propone ricorso per Cassazione, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ed erronea applicazione della legge penale…
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