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Misure di prevenzione non incompatibili con situazione di inquinamento storico

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Basilicata Sez. I
Data: 19/02/2024
n. 87

Le “misure di prevenzione” possono essere imposte anche nei confronti del gestore incolpevole dell’area contaminata, come si evince dall’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. Esse costituiscono, ai sensi dell’art. 240, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, “le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”. Pertanto, le “misure di prevenzione” non si collocano affatto in un contesto emergenziale e, dunque, non devono considerarsi incompatibili con una situazione di inquinamento ”storico”, richiedendo più propriamente l’esistenza di un nesso di correlazione temporale e funzionale tra il fenomeno inquinante e le relative iniziative di contenimento.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso in esame, depositato in data 7/10/2023, la società deducente – attiva nel settore dell’esplorazione, produzione, distribuzione e vendita del gas – ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare il provvedimento della Regione Basilicata, n. 140922.U del 27/6/2023, nella parte in cui, nel rideterminare (all’esito della sentenza T.A.R. Basilicata n. 351 dell’1/6/2023) le conclusioni della conferenza di servizi decisoria relativa al procedimento di approvazione del Rapporto di caratterizzazione predisposto dalla società con riferimento all’area “Pozzo Masseria Petrulla 1” (nel Comune di Policoro), ha così disposto: “si chiede al custode minerario dell’area…
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