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Impianti di gestione rifiuti in area agricola e restrizioni: che ruolo ha la P.A.?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato Sez. VI
Data: 02/03/2021
n. 1775

In tema di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208, co. 6, II per., del D.lgs. 152/2006, il dato testuale dell’art. 208, co. 6, nel prevedere che l’AU costituisca “ove occorra, variante allo strumento urbanistico”, lascia intendere che tale misura non è obbligata, ma è suggerita in quei contesti urbanistici sprovvisti di aree a vocazione industriale site a sufficiente distanza dai centri abitati, per i quali occorra insediare impianti di trattamento e/o di stoccaggio di rifiuti della più varia tipologia, onde la semplice esistenza di aree in zona agricola non ne implica necessariamente la variante industriale. Le restrizioni insediative introdotte per le zone agricole, intese a rafforzare le cautele in tema di edificazione, sono misure assunte allo scopo di evitare, in territori ad alta valenza paesistico-ambientale, sia interventi speculativi, sia quelli estranei alla coltivazione dei fondi e preordinati a svolgere altri e non consentiti scopi, per cui la P.A. può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio, a conservare valori naturalistici, o decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano, ben potendo quindi perseguire anche lo scopo di mitigazione ambientale.

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