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Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti: le pene a quali imprese si applicano?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VII
Data: 29/05/2020
n. Ord. n. 16354

Il comma 2 dell'art. 256 del D.L.vo 152/2006 stabilisce che le pene del precedente comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, a prescindere quindi dal tipo di attività svolta. Pertanto, i soggetti qualificati dalla norma non sono solo coloro che effettuavano attività tipiche di gestione dei rifiuti: la norma è rivolta ad ogni impresa con le caratteristiche dell'art. 2082 cod. civ. o ente con personalità giuridica o operante anche di fatto.

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   1.Con sentenza in data 20 giugno 2019 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 14 settembre 2018 del Tribunale di Agrigento che aveva condannato G. e B. e L. A. alle pene di legge per il reato del capo a), art. 110 cod. pen. e 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di esercenti un'attività di allevamento di equini, bovini, caprini e suini, avevano abbandonato nel terreno di loro pertinenza lamiere, lastre in fibrocemento, strutture in eternit e legno, carcasse di auto, pneumatici, segnaletica stradale, bidoni di…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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