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RIFIUTI – Deposito temporaneo

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 10/09/2009
n. 35139

Perché possa configurarsi l’ipotesi del deposito temporaneo, lecito, di rifiuti devono essere rispettate tutte le condizioni richieste dall’art. 183, co 1, lett. m), del D.Lgs. n. 152/06. In particolare, il deposito deve essere effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti, nonché per categorie omogenee di materiali e nel rispetto delle relative norme tecniche. In mancanza, la condotta posta in essere integra le fattispecie di reato previste dall’art. 256, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/06 (già art. 51, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 22/97).

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