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Quando la pollina deve ritenersi biomassa combustibile ai fini della produzione di energia elettrica?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cons. di Stato, Sez. IV
Data: 28/02/2013
n. 1230

La pollina deve ritenersi, quanto meno allo stato della normativa vigente al momento dell’autorizzazione, biomassa combustibile utilizzabile ai fini della produzione di energia elettrica, ai sensi della parte V del T.U.A., sempre che sussistano i presupposti e le condizioni per classificarla quale sottoprodotto avuto riguardo all’utilizzo fattone dal produttore, secondo le valutazioni fatte caso per caso dall’ente compente.

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