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Abbandono rifiuti: la responsabilità solidale del proprietario dell’area

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato, sez. V
Data: 20/12/2019
n. 8656

L'art. 192 del D.L.vo 152/2006, che ha un ambito oggettivo più ampio dell'art. 244, che riguarda i soli "siti inquinati", enuclea una responsabilità del proprietario dell'area in via solidale, il quale può dunque essere destinatario dell'ordine di rimozione dei rifiuti, pur non essendo l'autore materiale delle condotte di abbandono degli stessi; purtuttavia è necessario un accertamento in contraddittorio del profilo soggettivo della responsabilità solidale, a titolo di dolo o di colpa del soggetto proprietario. Non può dunque escludersi che il proprietario dell'area sia destinatario dell'ordine di rimozione dei rifiuti, pur occorrendo un accertamento del titolo della sua responsabilità solidale

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Leggi la sentenza

Fatto 1.- La Regione Puglia ha interposto appello nei confronti della sentenza 21 luglio 2009, n. 1902 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. III, che ha accolto il ricorso della P. P. s.r.l. avverso il provvedimento regionale in data 30 marzo 2009 recante la diffida, tra l’altro, alla bonifica dell’area di cava autorizzata, nonché di quella dismessa dalle carcasse di automobili, pneumatici ed ogni altro rifiuto presente, e poi a compiere ulteriori varie attività di ripristino ambientale.   La società P. P. esercita l’attività di cava di calcare sita nel Comune di Oria, in località “Argentone-S.Angeli” in forza…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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