Attività di gestione non autorizzata: reato istantaneo?
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 13/10/2015
n. 41069
Il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall’art. 256, co. 1 del D.Lsg. 152/2006 costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti, diversamente dal reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti previsto dall’art. 260 del D.Lgs. 152/2006, per il quale il legislatore ha testualmente previsto una condotta di trasporto accompagnata da “mezzi e attività continuative organizzate”, potendosi affermare solo in tal caso l’irrilevanza penale di una condotta caratterizzata dall’occasionalità.
© Riproduzione riservata
Attività di gestione non autorizzata: reato istantaneo?
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 13/10/2015
n. 41069
Il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall’art. 256, co. 1 del D.Lsg. 152/2006 costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti, diversamente dal reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti previsto dall’art. 260 del D.Lgs. 152/2006, per il quale il legislatore ha testualmente previsto una condotta di trasporto accompagnata da “mezzi e attività continuative organizzate”, potendosi affermare solo in tal caso l’irrilevanza penale di una condotta caratterizzata dall’occasionalità.
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