Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Emissioni rumorose moleste: quando si applica la sanzione penale?

Categoria: Rumore
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 05/09/2014
n. 37184

La fattispecie prevista dall’art. 659, comma 2, c.p. non è stata depenalizzata a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico). L’art. 659, comma 2, c.p. tutela infatti la tranquillità pubblica, in cui è ricompresa la quiete privata, ma fa discendere conseguenze sanzionatorie più lievi dalla sua lesione o messa in pericolo quando ciò derivi dall'irregolare svolgimento di un'attività lavorativa in sé rumorosa. Se tale è la "ratio" e l'inquadramento sistematico della norma, non è applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9 della L. n. 689/1981, poiché la fattispecie di cui all'art. 659 comma 2 contiene un elemento, estraneo alla fattispecie prevista dall'art. 10 L. n. 447/1995, che tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a stabilire e a sanzionare in via amministrativa il superamento dei limiti di rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento è rappresentato proprio da quella concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p., a recare disturbo al riposo ed alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone (fattispecie relativa ad un hotel dal quale veniva diffusa musica ad alto volume, anche a notte inoltrata).

banner Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata