Ritenuto in fatto Con sentenza in data 7.3.2023 il Tribunale di Taranto ha condannato L.M. e P.M.S. alla pena di € 200,00 di ammenda ciascuno, ritenendoli responsabili del reato di cui all’art. 659 cod. pen. per aver provocato all’interno del loro appartamento dalla fine dell’ottobre 2017 fino al 10.3.2018 nelle prime ore del mattino emissioni rumorose, eccedenti la normale tollerabilità. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale, nel dichiarare di rinunciare alla prescrizione, hanno articolato tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.…
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Rilevanza penale dei rumori provocati in ambito condominiale
Categoria: RumoreAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 17/01/2024
n. 2071
Il bene giuridico tutelato dalla contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) è costituito dallo svolgimento delle attività e del riposo delle persone che il legislatore intende presidiare da indiscriminate attività di disturbo, le quali, tuttavia, non possono essere identificate in un singolo soggetto, pur infastidito in ragione della prossimità della fonte sonora a quella del suo luogo di lavoro o della sua abitazione, bensì da un numero indeterminato di persone le quali soltanto consentono di individuare, al di là della vastità dell'area interessata dalle emissioni o dall’entità del numero dei soggetti lesi, un pregiudizio inferto all’ordine pubblico nella specifica accezione della pubblica quiete. Ciò non toglie che possa trattarsi di soggetti annoverabili in un ambito ristretto, come avviene in un condominio costituito da più palazzine o da più appartamenti ubicati in uno stesso stabile, ma in tal caso è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, configurandosi, altrimenti, soltanto un illecito civile foriero di un eventuale risarcimento del danno e non certamente una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 659 cod. pen.
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Ritenuto in fatto Con sentenza in data 7.3.2023 il Tribunale di Taranto ha condannato L.M. e P.M.S. alla pena di € 200,00 di ammenda ciascuno, ritenendoli responsabili del reato di cui all’art. 659 cod. pen. per aver provocato all’interno del loro appartamento dalla fine dell’ottobre 2017 fino al 10.3.2018 nelle prime ore del mattino emissioni rumorose, eccedenti la normale tollerabilità. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale, nel dichiarare di rinunciare alla prescrizione, hanno articolato tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.…
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