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Reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: profili di applicazione

Categoria: Rumore
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 02/07/2019
n. 28570

La contravvenzione di cui all’art. 659, comma primo, del Codice penale, è un reato che si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui.

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