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Immissioni acustiche: come si valuta la tollerabilità?

Categoria: Rumore
Autorità: Cass. Civ. Sez. II
Data: 12/11/2018
n. 28893

In tema di immissioni acustiche, è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità. Ciò non significa che l'eventuale rispetto degli stessi faccia considerare senz'altro lecite le immissioni: il giudizio sulla loro tollerabilità deve, infatti, formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 del codice civile, tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni. Inoltre, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del decreto-legge 208/2008, il quale non deroga né limita la portata del citato art. 844, con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.

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