RUMORE – Superamento limiti tollerabilità
Categoria: Rumore
Autorità: Cassazione Penale
Data: 26/01/2007
n. 02875
In materia di rumore, il superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall’esercizio di mestieri rumorosi integra gli estremi di un illecito amministrativo ex art. 10, c. 2, L. 44/95, mentre la rilevanza penale della condotta prevista dall’art. 659, c. 2, Cod. Pen. è limitata alla violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni sonore. Nell’ipotesi in cui il reato di cui all’art. 674 Cod. Pen.. venga realizzato provocando, nei casi non consentiti dalla legge, emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a offendere o imbrattare o molestare persone, e l’emissione avvenga in violazione delle norme statali o regionali o dell’autorità che fissano i limiti di tollerabilità delle emissioni per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico e che, in mancanza di tali norme, deve farsi riferimento al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità previsto dall’art. 844 cod. civ. il cui superamento dà luogo unicamente ad una responsabilità civile dell’agente.
© Riproduzione riservata
RUMORE – Superamento limiti tollerabilità
Categoria: RumoreAutorità: Cassazione Penale
Data: 26/01/2007
n. 02875
In materia di rumore, il superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall’esercizio di mestieri rumorosi integra gli estremi di un illecito amministrativo ex art. 10, c. 2, L. 44/95, mentre la rilevanza penale della condotta prevista dall’art. 659, c. 2, Cod. Pen. è limitata alla violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni sonore. Nell’ipotesi in cui il reato di cui all’art. 674 Cod. Pen.. venga realizzato provocando, nei casi non consentiti dalla legge, emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a offendere o imbrattare o molestare persone, e l’emissione avvenga in violazione delle norme statali o regionali o dell’autorità che fissano i limiti di tollerabilità delle emissioni per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico e che, in mancanza di tali norme, deve farsi riferimento al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità previsto dall’art. 844 cod. civ. il cui superamento dà luogo unicamente ad una responsabilità civile dell’agente.
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