Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/1/2017, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava N.R. colpevole della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. e, per l'effetto, lo condannava alla pena di 250,00 euro di ammenda; allo stesso, quale legale rappresentante di un albergo, era contestato di aver disturbato le occupazioni o il riposo delle persone abusando di strumenti sonori e, in particolare, di un impianto di amplificazione musicale e di uno di condizionamento d'aria. 2. Propone ricorso per cassazione il R., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 659,…
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Il reato di disturbo del riposo deve essere provato ed accertato?
Categoria: RumoreAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 04/09/2017
n. 39883
In materia di rumore, quando si tratta di rumori provenienti dall’esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (di cui all’art. 659 c.p.) viene a configurarsi per la semplice violazione delle disposizioni di legge o delle prescrizioni dell’autorità. La responsabilità per tale reato non implica, data la natura di reato di pericolo, nel quale la turbativa della pubblica tranquillità è presunta, la prova dell’effettivo disturbo di più persone: è sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato. Inoltre, l’attitudine dei rumori a disturbare più persone non deve essere per forza accertata mediante polizia o consulenza tecnica, ed il Giudice può, quindi, dedurla anche dalle dichiarazioni di coloro che siano in grado di riferire le caratteristiche dei rumori percepiti, dalle quali risulti superata la soglia della normale tollerabilità (nella specie, si trattava di un albergo munito di un impianto di condizionamento dell’aria non insonorizzato, particolarmente rumoroso sì da disturbare il riposo di numerosi residenti dei dintorni).
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Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/1/2017, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava N.R. colpevole della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. e, per l'effetto, lo condannava alla pena di 250,00 euro di ammenda; allo stesso, quale legale rappresentante di un albergo, era contestato di aver disturbato le occupazioni o il riposo delle persone abusando di strumenti sonori e, in particolare, di un impianto di amplificazione musicale e di uno di condizionamento d'aria. 2. Propone ricorso per cassazione il R., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 659,…
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