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Pianificazione acustica: quali sono i limiti del potere discrezionale dei Comuni?

Categoria: Rumore
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Sesta)
Data: 14/05/2024
n. 4296

L’onere della classificazione acustica del territorio spetta ex lege ai Comuni, che esprimono una funzione pianificatoria, inserita in un nucleo particolarmente ampio di discrezionalità amministrativa, sicché il sindacato giurisdizionale incontra precisi limiti al fine di non sconfinare nel merito delle scelte discrezionali adottate dall’amministrazione. Tale sindacato è ammesso, infatti, nei soli casi di illogicità, irrazionalità ovvero travisamenti sintomatici della sussistenza del vizio di eccesso di potere. In materia di zonizzazione acustica del territorio, le scelte dell'amministrazione non possono sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, ma devono tener conto del disegno urbanistico voluto dal pianificatore, ovverossia delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio. Ciò rileva sotto un duplice aspetto. Da un lato, rileva l'interesse pubblico generale alla conservazione del disegno di governo del territorio programmato dal pianificatore, il quale riflette un ben preciso interesse della comunità ad un certo utilizzo del proprio territorio, sul quale la medesima è stanziata. Da un altro lato, rileva l'interesse dei privati alla conservazione delle potenzialità connesse alla titolarità dei diritti sui beni immobili e derivanti dalle pregresse e già effettuate scelte di pianificazione, le quali devono poter essere attuate pro futuro, avendo una natura tipicamente programmatoria.

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