INQUINAMENTO ACUSTICO – Tutela della quiete pubblica
Categoria: Rumore
Autorità: Cassazione Civile
Data: 01/09/2006
n. 18953
Se nessun ente pubblico locale può disapplicare le disposizioni della L. 447/95, introducendo fuori dei casi espressamente consentiti valori limite di emissione o di immissione dei rumori diversi e comunque inferiori rispetto a quelli risultanti dai decreti statali, ciò non impedisce tuttavia ai comuni di adottare una più specifica regolamentazione dell’emissione e dell’immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla L. 447/95, prenda in considerazione, non già il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità - considerato, per presunzione iuris et de iure, come generativo di un fenomeno di inquinamento acustico, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva lesione del complesso di valori indicati nell’art. 1, c. 1, lett. a), della legge stessa - ma i concreti effetti negativi provocati dall’impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata.
© Riproduzione riservata
INQUINAMENTO ACUSTICO – Tutela della quiete pubblica
Categoria: RumoreAutorità: Cassazione Civile
Data: 01/09/2006
n. 18953
Se nessun ente pubblico locale può disapplicare le disposizioni della L. 447/95, introducendo fuori dei casi espressamente consentiti valori limite di emissione o di immissione dei rumori diversi e comunque inferiori rispetto a quelli risultanti dai decreti statali, ciò non impedisce tuttavia ai comuni di adottare una più specifica regolamentazione dell’emissione e dell’immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla L. 447/95, prenda in considerazione, non già il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità - considerato, per presunzione iuris et de iure, come generativo di un fenomeno di inquinamento acustico, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva lesione del complesso di valori indicati nell’art. 1, c. 1, lett. a), della legge stessa - ma i concreti effetti negativi provocati dall’impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata.
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