INQUINAMENTO ACUSTICO – Regolamento di attuazione
Categoria: Rumore
Autorità: Cassazione Civile
Data: 13/12/2006
n. 26738
In tema di inquinamento acustico, qualora i comuni non abbiano provveduto ad emanare i regolamenti di attuazione previsti dall'art. 11 della L. 447/95, volti ad individuare il livello massimo consentito di immissioni per talune categorie di sorgenti sonore (tra cui gli autodromi), sono comunque soggetti all'irrogazione delle previste sanzioni amministrative quegli impianti che si accerti abbiano prodotto una rumorosità superiore al valore limite di immissione previsto per la fascia del territorio a cui appartengono e indicato dall'art. 2 della predetta legge, che fa riferimento, fino a quando i comuni non avranno provveduto alla classificazione del loro territorio secondo le destinazioni d'uso, ai valori stabiliti dal DPCM 1 marzo 1991, mantenute in vigore in via provvisoria anche dal successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997, nei quali non si distingue tra immissioni ed emissioni (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione irrogata alla società di gestione di un autodromo internazionale in quanto durante l'utilizzo dell'autodromo era stata prodotta una rumorosità superiore ai valori limite di immissioni).
© Riproduzione riservata
INQUINAMENTO ACUSTICO – Regolamento di attuazione
Categoria: RumoreAutorità: Cassazione Civile
Data: 13/12/2006
n. 26738
In tema di inquinamento acustico, qualora i comuni non abbiano provveduto ad emanare i regolamenti di attuazione previsti dall'art. 11 della L. 447/95, volti ad individuare il livello massimo consentito di immissioni per talune categorie di sorgenti sonore (tra cui gli autodromi), sono comunque soggetti all'irrogazione delle previste sanzioni amministrative quegli impianti che si accerti abbiano prodotto una rumorosità superiore al valore limite di immissione previsto per la fascia del territorio a cui appartengono e indicato dall'art. 2 della predetta legge, che fa riferimento, fino a quando i comuni non avranno provveduto alla classificazione del loro territorio secondo le destinazioni d'uso, ai valori stabiliti dal DPCM 1 marzo 1991, mantenute in vigore in via provvisoria anche dal successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997, nei quali non si distingue tra immissioni ed emissioni (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione irrogata alla società di gestione di un autodromo internazionale in quanto durante l'utilizzo dell'autodromo era stata prodotta una rumorosità superiore ai valori limite di immissioni).
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