Fatto E.F. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che , in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'O.F.L. al pagamento di 10.500,00 C a titolo di risarcimento danni in favore dell'odierno ricorrente. La Corte territoriale, in particolare, riteneva che seppure le immissioni di rumore privavano il proprietario della possibilità di godere in modo pieno e pacifico della propria abitazione, non poteva ritenersi provato un danno alla salute, per cui l'unico danno risarcibile era quello della compromissione del pieno svolgimento della vita domestica. Considerato dunque che, sulla base…
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Superamento della normale tollerabilità: quando scatta il risarcimento del danno?
Categoria: RumoreAutorità: Cass. Civ. Sez. II
Data: 03/09/2018
n. ord. 21554
In tema di rumore, l'art. 844 cod. civ. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, di sopportare quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Viceversa, l'accertato superamento della soglia di normale tollerabilità esclude qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'articolo 2043 del codice civile. Inoltre, l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, diritti costituzionalmente garantiti e tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
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Fatto E.F. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che , in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'O.F.L. al pagamento di 10.500,00 C a titolo di risarcimento danni in favore dell'odierno ricorrente. La Corte territoriale, in particolare, riteneva che seppure le immissioni di rumore privavano il proprietario della possibilità di godere in modo pieno e pacifico della propria abitazione, non poteva ritenersi provato un danno alla salute, per cui l'unico danno risarcibile era quello della compromissione del pieno svolgimento della vita domestica. Considerato dunque che, sulla base…
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