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RUMORE – Accertamenti

Categoria: Rumore
Autorità: Cassazione Penale
Data: 05/07/2006
n. 23130

Per la sussistenza della contravvenzione prevista dal primo comma dell’art. 659 c.p. è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata. La valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente, ove i rumori vengono percepiti, di guisa che non vi è alcuna necessità di disporre una perizia fonometrica per accertare l’intensità dei rumori.

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