Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Sciacca condannava L.B. alla pena di 300 euro di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 659 cod. pen., perché, quale titolare del “J. P. Pub”, abusando di strumenti sonori e, in particolare, delle casse acustiche installate presso il locale, diffondeva a notte inoltrata musica a volume assordante, tanto da poter essere udita anche notevolissima distanza, così disturbando il riposo delle persone. Fatto commesso il 10 agosto 2013. Il Tribunale, inoltre, mandava assolto l’imputato da identica imputazione contestata relativamente al 9 agosto 2013 perché il fatto non costituisce…
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Da cosa si può individuare il superamento della soglia della normale tollerabilità?
Categoria: RumoreAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 15/11/2018
n. 51584
In tema di rumore, la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità non deve essere necessariamente effettuata mediante perizia o consulenza tecnica, potendo il giudice rilevare un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete anche sulla base di elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo poi accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto. In particolare, con riguardo al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, punito dall’art. 659, del codice penale, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis del medesimo codice, il giudice deve valutare la durata e il grado di intensità del disturbo, ciò che rileva con riferimento alla qualificazione del fatto come di “lieve entità”, rispetto alla quale assumono rilevanza la protrazione nel tempo della condotta illecita e l’intensità degli effetti dalla stessa provocati.
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Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Sciacca condannava L.B. alla pena di 300 euro di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 659 cod. pen., perché, quale titolare del “J. P. Pub”, abusando di strumenti sonori e, in particolare, delle casse acustiche installate presso il locale, diffondeva a notte inoltrata musica a volume assordante, tanto da poter essere udita anche notevolissima distanza, così disturbando il riposo delle persone. Fatto commesso il 10 agosto 2013. Il Tribunale, inoltre, mandava assolto l’imputato da identica imputazione contestata relativamente al 9 agosto 2013 perché il fatto non costituisce…
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