SICUREZZA – Responsabilità per infortunio degli amministratori delegati
Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Penale
Data: 01/04/2005
n. 12370
Nelle persone giuridiche, e segnatamente nelle società di capitali, il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari di poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda e quindi con i vertici dell’azienda stessa, quali il presidente del consiglio d’amministrazione, l’amministratore delegato o un componente del consiglio d’amministrazione al quale siano state attribuite le relative funzione, o nel preposto ad un determinato stabilimento. Pertanto, essendo la responsabilità penale personale, nelle ipotesi di amministrazione delegata, a norma dell’articolo 2381 Cod. Civ., degli illeciti compiuti dagli amministratori delegati rispondono solo costoro: il presidente del consiglio d’amministrazione o gli altri consiglieri rispondono, in concorso con l’autore materiale dell’illecito, solo se abbiano dolosamente o colposamente omesso di vigilare sull’andamento della gestione ovvero, pur essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli per la società, abbiano dolosamente o colposamente omesso d’intervenire.
© Riproduzione riservata
SICUREZZA – Responsabilità per infortunio degli amministratori delegati
Categoria: Sicurezza lavoroAutorità: Cassazione Penale
Data: 01/04/2005
n. 12370
Nelle persone giuridiche, e segnatamente nelle società di capitali, il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari di poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda e quindi con i vertici dell’azienda stessa, quali il presidente del consiglio d’amministrazione, l’amministratore delegato o un componente del consiglio d’amministrazione al quale siano state attribuite le relative funzione, o nel preposto ad un determinato stabilimento. Pertanto, essendo la responsabilità penale personale, nelle ipotesi di amministrazione delegata, a norma dell’articolo 2381 Cod. Civ., degli illeciti compiuti dagli amministratori delegati rispondono solo costoro: il presidente del consiglio d’amministrazione o gli altri consiglieri rispondono, in concorso con l’autore materiale dell’illecito, solo se abbiano dolosamente o colposamente omesso di vigilare sull’andamento della gestione ovvero, pur essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli per la società, abbiano dolosamente o colposamente omesso d’intervenire.
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