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SICUREZZA – Responsabilità solidale per infortunio

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Lavoro
Data: 31/12/2009
n. 28295

In tema di responsabilità solidale del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei colleghi di lavoro per l'infortunio sul lavoro occorso al lavoratore, alla stregua dell'art. 1308, secondo comma, cod. civ., il lavoratore chiamato a rispondere in solido con il datore di lavoro per una richiesta di indennizzo da parte dell'INAIL, assume la veste di coobbligato ed ha titolo per esercitare i diritti nascenti dal contratto assicurativo per la responsabilità civile stipulato dal datore di lavoro (a copertura dell'anzidetto obbligo nei confronti dell'istituto previdenziale) (art. 1891 cod. civ.) e, in particolare, per inoltrare alla compagnia assicuratrice la comunicazione del danneggiato recante la richiesta di indennizzo avanzata dall'INAIL, così supplendo all'inerzia del datore di lavoro ed interrompendo la prescrizione annuale per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto assicurativo.

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