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SICUREZZA – Impianto elettrico, dispositivi di protezione

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 17/07/2009
n. 29546

Non sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'art. 2, comma secondo, del D.Lgs. 22 ottobre 2001, n. 462 (che punisce l'omesso invio all'Ispesl ed alla Ausl competente per territorio, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra) e quella, espressamente abrogata dall'art. 9 del citato decreto a far data dal 23 gennaio 2002, di cui al combinato disposto degli artt. 40 e 328 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in quanto quest'ultima prevedeva esclusivamente l'obbligo di verifica iniziale e periodica dell'impianto ma non anche quello di inoltro della dichiarazione di conformità.

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