SICUREZZA – Malattie professionali
Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Civile
Data: 30/11/-0001
n. 19047
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, in caso di agente tabellato suscettibile di causare una specifica malattia su un individuato organo bersaglio, e non altre della stessa famiglia, la presunzione legale di origine professionale riguarda solo le patologie delle quali la scienza medica abbia accertato in generale il nesso causale con l’agente patogeno tabellato. Tale nesso, per il cui accertamento la scienza medica ed il consulente medico legale assumono un ruolo centrale che prescinde dagli oneri probatori di parte, può risiedersi anche in un giudizio di ragionevole probabilità, desunta dagli studi scientifici ed anche da dati epidemiologici (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito per non aver spiegato come il giudizio di probabilità tra la riparazione delle calzature e il carcinoma alla vescica riguardasse solo il settore industriale, come si potesse parlare di settore industriale per le calzature e perché la detta relazione, e il grado di probabilità, non fossero applicabili al settore artigianale cui era addetto l’assicurato).
© Riproduzione riservata
SICUREZZA – Malattie professionali
Categoria: Sicurezza lavoroAutorità: Cassazione Civile
Data: 30/11/-0001
n. 19047
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, in caso di agente tabellato suscettibile di causare una specifica malattia su un individuato organo bersaglio, e non altre della stessa famiglia, la presunzione legale di origine professionale riguarda solo le patologie delle quali la scienza medica abbia accertato in generale il nesso causale con l’agente patogeno tabellato. Tale nesso, per il cui accertamento la scienza medica ed il consulente medico legale assumono un ruolo centrale che prescinde dagli oneri probatori di parte, può risiedersi anche in un giudizio di ragionevole probabilità, desunta dagli studi scientifici ed anche da dati epidemiologici (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito per non aver spiegato come il giudizio di probabilità tra la riparazione delle calzature e il carcinoma alla vescica riguardasse solo il settore industriale, come si potesse parlare di settore industriale per le calzature e perché la detta relazione, e il grado di probabilità, non fossero applicabili al settore artigianale cui era addetto l’assicurato).
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