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SICUREZZA – Mancata adozione di misure di sicurezza

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Civile
Data: 07/11/2005
n. 21479

E’ illegittimo il licenziamento intimato dal datore al lavoratore che si sia astenuto dall’attività lavorativa per la mancanza di misure di sicurezza idonee a garantire l’incolumità dei lavoratori esposti a rischi lavorativi e non adeguatamente tutelati: infatti, tale mancanza configura un inadempimento contrattuale che giustifica la controparte (lavoratore) a sospendere la propria prestazione (attività lavorativa) ex art. 1460 Cod. Civ.

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