SICUREZZA – Delega di funzioni
Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Penale
Data: 29/03/2007
n. 12794
In materia di violazione della normativa antinfortunistica, la sussistenza di una delega di funzioni idonea a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro può essere, in effetti, desunta dalle dimensioni della struttura aziendale, ma, a tal fine, si richiede, non solo che si sia in presenza di un'organizzazione altamente complessa in senso proprio, ma anche che esista una comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive; a ciò dovendosi comunque aggiungere che tale delega implicita non può esonerare da responsabilità per ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro. (In applicazione di tali principi la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione del datore di lavoro fondata dalla Corte di merito sull'asserito trasferimento della posizione di garanzia del datore di lavoro ad altro soggetto degli obblighi di prevenzione e sorveglianza in azienda di grandi dimensioni senza accertare l'esistenza in concreto di una di una organizzazione aziendale realmente altamente complessa e di un articolato sistema di gerarchia di livello dirigenziale ed intermedio e senza verificare l'estraneità dell'evento letale alle essenziali scelte aziendali in ordine all'organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro).
© Riproduzione riservata
SICUREZZA – Delega di funzioni
Categoria: Sicurezza lavoroAutorità: Cassazione Penale
Data: 29/03/2007
n. 12794
In materia di violazione della normativa antinfortunistica, la sussistenza di una delega di funzioni idonea a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro può essere, in effetti, desunta dalle dimensioni della struttura aziendale, ma, a tal fine, si richiede, non solo che si sia in presenza di un'organizzazione altamente complessa in senso proprio, ma anche che esista una comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive; a ciò dovendosi comunque aggiungere che tale delega implicita non può esonerare da responsabilità per ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro. (In applicazione di tali principi la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione del datore di lavoro fondata dalla Corte di merito sull'asserito trasferimento della posizione di garanzia del datore di lavoro ad altro soggetto degli obblighi di prevenzione e sorveglianza in azienda di grandi dimensioni senza accertare l'esistenza in concreto di una di una organizzazione aziendale realmente altamente complessa e di un articolato sistema di gerarchia di livello dirigenziale ed intermedio e senza verificare l'estraneità dell'evento letale alle essenziali scelte aziendali in ordine all'organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro).
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