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SICUREZZA – Responsabilità del datore di lavoro

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Penale
Data: 13/06/2006
n. 20220

Il datore di lavoro è colui che ha la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva, cui spetta il controllo su tutta l’organizzazione amministrativa e gestionale dell’ente cui egli è preposto; il che comporta anche l’obbligo di assicurare ai lavoratori un’adeguata formazione in materia di sicurezza del lavoro. Quindi, il direttore di uno stabilimento, specie se non abbia preposto alla direzione dei lavori altra persona, ha sempre l’obbligo, quale soggetto apicale dell’unità produttiva nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, di accertarsi che il lavoro degli operai si svolga in condizioni di sicurezza. Invece, solo nel caso in cui l’impresa abbia carattere di società e non sia possibile individuare gli organi tenuti a garantire la sicurezza del lavoro, la relativa responsabilità grava anche penalmente sui legali rappresentanti della società, perché costoro, ancorché non svolgono mansioni tecniche, sono pur sempre preposti alla gestione della società e s’identificano quindi con i soggetti primari destinatari delle norme antinfortunistiche.

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