SICUREZZA – Lavoratori esterni
Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Penale
Data: 19/08/2005
n. 31296
Anche se utilizza lavoratori esterni, il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di operare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi: infatti, l’esclusione dell’obbligo per il datore committente per i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, prevista dall’art. 7, co. , del D. Lgs. 626/1994, non si riferisce alle generiche precauzioni che vanno adottate negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine. Non può quindi considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire che le persone si trovino nel raggio di azione di una macchina potenzialmente pericolosa essendo, questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze.
© Riproduzione riservata
SICUREZZA – Lavoratori esterni
Categoria: Sicurezza lavoroAutorità: Cassazione Penale
Data: 19/08/2005
n. 31296
Anche se utilizza lavoratori esterni, il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di operare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi: infatti, l’esclusione dell’obbligo per il datore committente per i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, prevista dall’art. 7, co. , del D. Lgs. 626/1994, non si riferisce alle generiche precauzioni che vanno adottate negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine. Non può quindi considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire che le persone si trovino nel raggio di azione di una macchina potenzialmente pericolosa essendo, questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze.
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