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SICUREZZA – Subappalto

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Civile
Data: 15/10/2007
n. 21540

Il subappaltatore, anche se attua lavori precedentemente appaltati ad altri, assume con l'autonoma gestione del lavoro la piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di lavoro, e pertanto risponde del danno causato a suoi dipendenti da fatti materialmente effettuati da terzi; l'eventuale ingerenza dell'appaltatore nel luogo di lavoro dell'impresa subappaltante esclude la responsabilità del subappaltatore soltanto se questi divenga un suo mero esecutore. Ne consegue che l'azione di rivalsa che l'INAIL può esercitare in relazione alle prestazioni erogate all'infortunato legittimamente si indirizza nei confronti del subappaltatore.

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