SICUREZZA – Prevenzione infortuni
Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Penale
Data: 28/01/2004
n. 2947
Nonostante il D.P.R. n° 462 del 22/10/2001 abbia espressamente abrogato, in quanto regolamento delegato, l’art. 328 del D.P.R. n° 547 del 27/04/1955, quest’ultimo precetto generale s’intende sostituito dal riferimento alle nuove disposizioni degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 462/01: pertanto l’omessa verifica dell’impianto elettrico prima della messa in esercizio configura a tutti gli effetti il reato di cui sopra ed è punibile con la pena prevista dall’art. 389, lett. c) del D.P.R. 547/55.
© Riproduzione riservata
SICUREZZA – Prevenzione infortuni
Categoria: Sicurezza lavoroAutorità: Cassazione Penale
Data: 28/01/2004
n. 2947
Nonostante il D.P.R. n° 462 del 22/10/2001 abbia espressamente abrogato, in quanto regolamento delegato, l’art. 328 del D.P.R. n° 547 del 27/04/1955, quest’ultimo precetto generale s’intende sostituito dal riferimento alle nuove disposizioni degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 462/01: pertanto l’omessa verifica dell’impianto elettrico prima della messa in esercizio configura a tutti gli effetti il reato di cui sopra ed è punibile con la pena prevista dall’art. 389, lett. c) del D.P.R. 547/55.
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