SICUREZZA – Nozione di “opera provvisionale”
Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Penale
Data: 23/01/2008
n. 03504
In tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, ai fini della prescrizione di cui all'art. 7 DPR 164/56, è da considerare "opera provvisionale" ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati a una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso. Inoltre, ed in ogni caso, sino a che l'opera provvisionale sia presente nel cantiere, essa deve essere "conservata in efficienza", in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti anche nel caso di uso al di fuori della fase lavorativa in un dato momento attiva e, persino, nel caso di utilizzo improprio
© Riproduzione riservata
SICUREZZA – Nozione di “opera provvisionale”
Categoria: Sicurezza lavoroAutorità: Cassazione Penale
Data: 23/01/2008
n. 03504
In tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, ai fini della prescrizione di cui all'art. 7 DPR 164/56, è da considerare "opera provvisionale" ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati a una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso. Inoltre, ed in ogni caso, sino a che l'opera provvisionale sia presente nel cantiere, essa deve essere "conservata in efficienza", in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti anche nel caso di uso al di fuori della fase lavorativa in un dato momento attiva e, persino, nel caso di utilizzo improprio
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