SICUREZZA – Tutela previdenziale lavoratori italiani all’estero
Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Lavoro
Data: 30/06/2009
n. 15332
In tema di tutela previdenziale dei lavoratori italiani che abbiano contratto la silicosi nelle miniere del Belgio, la richiesta di integrazione della rendita riconosciuta ai superstiti per essere il trattamento belga inferiore all'analogo trattamento erogato in Italia, è soggetta al termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale incide non già sul diritto fondamentale, ma sulle singole prestazioni "differenziali", in considerazione della natura periodica delle obbligazioni scaturenti dal rapporto previdenziale, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo, e del carattere variabile delle integrazioni dei singoli ratei in relazione alla misura delle prestazioni percepite e di quella successivamente acquisita. La decorrenza dalla data della domanda, prevista dall'art. 3 della legge n. 1115 del 1962, va riferita esclusivamente alle prestazioni di carattere economico-sanitario- assistenziale riconosciute ai cittadini italiani colpiti da silicosi in Belgio e non indennizzabili ai sensi di quella legislazione.
© Riproduzione riservata
SICUREZZA – Tutela previdenziale lavoratori italiani all’estero
Categoria: Sicurezza lavoroAutorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Lavoro
Data: 30/06/2009
n. 15332
In tema di tutela previdenziale dei lavoratori italiani che abbiano contratto la silicosi nelle miniere del Belgio, la richiesta di integrazione della rendita riconosciuta ai superstiti per essere il trattamento belga inferiore all'analogo trattamento erogato in Italia, è soggetta al termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale incide non già sul diritto fondamentale, ma sulle singole prestazioni "differenziali", in considerazione della natura periodica delle obbligazioni scaturenti dal rapporto previdenziale, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo, e del carattere variabile delle integrazioni dei singoli ratei in relazione alla misura delle prestazioni percepite e di quella successivamente acquisita. La decorrenza dalla data della domanda, prevista dall'art. 3 della legge n. 1115 del 1962, va riferita esclusivamente alle prestazioni di carattere economico-sanitario- assistenziale riconosciute ai cittadini italiani colpiti da silicosi in Belgio e non indennizzabili ai sensi di quella legislazione.
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