SICUREZZA – Obblighi del datore di lavoro
Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Penale
Data: 21/12/2006
n. 41997
In materia di infortuni sul lavoro, l'obbligo di sicurezza imposto nei confronti dei subordinati dal D.Lgs. 626/94, al datore di lavoro, e alle altre figure ivi istituzionalizzate e, in mancanza, al soggetto preposto alla responsabilità e al controllo della fase lavorativa specifica, consiste, oltre che in un dovere generico di formazione e informazione, anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i suddetti rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza. (Nella fattispecie, relativa alla responsabilità del datore di lavoro che non aveva impedito lo svolgimento di un'attività pericolosa da parte del lavoratore- il quale era uscito dal cestello elevatore per le operazioni di pulizia, privo delle relative imbracature- la Corte ha ravvisato la colpa anche nel non aver vigilato sulla adozione in concreto da parte del lavoratore delle misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa).
© Riproduzione riservata
SICUREZZA – Obblighi del datore di lavoro
Categoria: Sicurezza lavoroAutorità: Cassazione Penale
Data: 21/12/2006
n. 41997
In materia di infortuni sul lavoro, l'obbligo di sicurezza imposto nei confronti dei subordinati dal D.Lgs. 626/94, al datore di lavoro, e alle altre figure ivi istituzionalizzate e, in mancanza, al soggetto preposto alla responsabilità e al controllo della fase lavorativa specifica, consiste, oltre che in un dovere generico di formazione e informazione, anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i suddetti rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza. (Nella fattispecie, relativa alla responsabilità del datore di lavoro che non aveva impedito lo svolgimento di un'attività pericolosa da parte del lavoratore- il quale era uscito dal cestello elevatore per le operazioni di pulizia, privo delle relative imbracature- la Corte ha ravvisato la colpa anche nel non aver vigilato sulla adozione in concreto da parte del lavoratore delle misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa).
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