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SICUREZZA – Disciplina sulla sicurezza, Continuità normativa

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 12/07/2010
n. 26754

Sussiste continuità normativa tra le fattispecie di reato di cui agli abrogati D,P.R. n. 547/1955 e 164/1956 e quelle rispettivamente - del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 126 che prevede come reato la violazione della prescrizione secondo cui gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione; del medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 111 che prevede come reato la violazione degli obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota; dall'art. 80 che prevede come reato la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione.

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