SICUREZZA – Potere di rettifica
Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Civile
Data: 14/05/2007
n. 11031
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, il fondamento del limite decennale al potere di rettifica è l'esigenza, di tutela delle aspettative del titolare di rendita protratta nel tempo, riconosciuta costituzionalmente legittima (Corte cost. n. 191 del 2005), prevalente, con il decorso di un decennio, anche sull'esigenza di rimuovere un diritto erroneamente riconosciuto; l'istituto della decadenza non tollera, tuttavia, applicazioni retroattive sicché la disciplina originaria dell'art. 9, quinto, sesto e settimo comma, del d.lgs. n. 38 del 2000, retroattiva in senso tecnico - in quanto consentiva all'interessato di chiedere il riesame della rettifica da parte dell'INAIL e l'applicazione delle medesime condizioni di legittimità della rettifica ai rapporti prescritti, definiti con sentenza passata in giudicato, o ancora "sub iudice", anche a ritroso rispetto al termine di decadenza decennale derivante dall'applicazione immediata - è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte cost. n. 191 cit.), con conseguente legittimità dei provvedimenti di rettifica adottati nel vigore dell'art. 55, quinto comma, della L. 88/89, dichiarato indirettamente legittimo dal Giudice delle leggi, e inapplicabilità della disciplina del citato art. 9.
© Riproduzione riservata
SICUREZZA – Potere di rettifica
Categoria: Sicurezza lavoroAutorità: Cassazione Civile
Data: 14/05/2007
n. 11031
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, il fondamento del limite decennale al potere di rettifica è l'esigenza, di tutela delle aspettative del titolare di rendita protratta nel tempo, riconosciuta costituzionalmente legittima (Corte cost. n. 191 del 2005), prevalente, con il decorso di un decennio, anche sull'esigenza di rimuovere un diritto erroneamente riconosciuto; l'istituto della decadenza non tollera, tuttavia, applicazioni retroattive sicché la disciplina originaria dell'art. 9, quinto, sesto e settimo comma, del d.lgs. n. 38 del 2000, retroattiva in senso tecnico - in quanto consentiva all'interessato di chiedere il riesame della rettifica da parte dell'INAIL e l'applicazione delle medesime condizioni di legittimità della rettifica ai rapporti prescritti, definiti con sentenza passata in giudicato, o ancora "sub iudice", anche a ritroso rispetto al termine di decadenza decennale derivante dall'applicazione immediata - è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte cost. n. 191 cit.), con conseguente legittimità dei provvedimenti di rettifica adottati nel vigore dell'art. 55, quinto comma, della L. 88/89, dichiarato indirettamente legittimo dal Giudice delle leggi, e inapplicabilità della disciplina del citato art. 9.
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