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SICUREZZA – Tutela assicurativa attività didattiche

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Lavoro
Data: 10/09/2009
n. 19495

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, pur non rientrando l'attività didattica nelle fattispecie previste dall'art. 4, n. 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'assicurazione obbligatoria, deve ritenersi che detta norma vada interpretata nel senso che la protezione assicurativa è estesa anche ai lavoratori intellettuali, ove gli stessi siano costretti nell'esercizio delle proprie mansioni - come accade negli istituti di istruzione che svolgano anche esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro - a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer ed altre attrezzature meccaniche o elettriche. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'operatività della tutela assicurativa, atteso che dal verbale ispettivo risultava che nell'aula ove l'insegnante svolgeva lezioni vi erano un televisore, un videoregistratore, uno schermo ed un proiettore, mentre presso l'ufficio della presidenza erano state rinvenute alcune videocassette con l'indicazione degli argomenti riferiti alle materie oggetto del corsi).

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