SICUREZZA – Malattie professionali
Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Civile
Data: 20/11/2006
n. 24596
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la notizia dell’infortunio, dalla quale decorre il termine di due giorni previsto dall’art. 53, c. 1, del DPR 1124/65, si riferisce ad eventi produttivi, secondo l’accertamento medico, di un’inabilità superiore ai tre giorni, senza che possa avere rilievo né la sola conoscenza del fatto lesivo, né quella di un’inabilità contenuta nel predetto termine (principio affermato in fattispecie in cui la prognosi originaria non superava tale termine mentre solo con la produzione dei successivi certificati si era realizzato il presupposto per l’insorgere dell’obbligo di denuncia. La corte territoriale, con decisione cassata dalla S.C., aveva ritenuto che dalla mera conoscenza di un infortunio subito dal lavoratore, quali ne fossero le conseguenze, sorgesse per il datore di lavoro l’obbligo di denunzia da assolvere nei due giorni successivi a tale conoscenza).
© Riproduzione riservata
SICUREZZA – Malattie professionali
Categoria: Sicurezza lavoroAutorità: Cassazione Civile
Data: 20/11/2006
n. 24596
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la notizia dell’infortunio, dalla quale decorre il termine di due giorni previsto dall’art. 53, c. 1, del DPR 1124/65, si riferisce ad eventi produttivi, secondo l’accertamento medico, di un’inabilità superiore ai tre giorni, senza che possa avere rilievo né la sola conoscenza del fatto lesivo, né quella di un’inabilità contenuta nel predetto termine (principio affermato in fattispecie in cui la prognosi originaria non superava tale termine mentre solo con la produzione dei successivi certificati si era realizzato il presupposto per l’insorgere dell’obbligo di denuncia. La corte territoriale, con decisione cassata dalla S.C., aveva ritenuto che dalla mera conoscenza di un infortunio subito dal lavoratore, quali ne fossero le conseguenze, sorgesse per il datore di lavoro l’obbligo di denunzia da assolvere nei due giorni successivi a tale conoscenza).
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