SICUREZZA – Accertamenti sanitari
Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Penale
Data: 21/01/2005
n. 01728
Mentre l’art. 5 della L. 300/1970, riferendosi a tutti i datori di lavoro, ha portata generale, gli artt. 2 lett. d), 16 e 17 D.Lgs. 626/1994, hanno portata settoriale, perché si applicano solo alle aziende che espongono i lavoratori a specifici rischi per le quali è positivamente prescritta la sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro: ne consegue che, anche nelle aziende in cui è istituito il medico competente ai sensi del D.Lgs. 626/1994, il datore di lavoro che voglia controllare lo stato di salute di un lavoratore per verificare la legittimità di un’assenza a titolo di malattia o infortunio, non potrà ricorrere al medico aziendale, pena la violazione dell'art. 5 L. 300/1970, ma dovrà attivare soltanto i medici del servizio sanitario regionale.
© Riproduzione riservata
SICUREZZA – Accertamenti sanitari
Categoria: Sicurezza lavoroAutorità: Cassazione Penale
Data: 21/01/2005
n. 01728
Mentre l’art. 5 della L. 300/1970, riferendosi a tutti i datori di lavoro, ha portata generale, gli artt. 2 lett. d), 16 e 17 D.Lgs. 626/1994, hanno portata settoriale, perché si applicano solo alle aziende che espongono i lavoratori a specifici rischi per le quali è positivamente prescritta la sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro: ne consegue che, anche nelle aziende in cui è istituito il medico competente ai sensi del D.Lgs. 626/1994, il datore di lavoro che voglia controllare lo stato di salute di un lavoratore per verificare la legittimità di un’assenza a titolo di malattia o infortunio, non potrà ricorrere al medico aziendale, pena la violazione dell'art. 5 L. 300/1970, ma dovrà attivare soltanto i medici del servizio sanitario regionale.
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