SICUREZZA – Prescrizione diritto risarcimento del danno
Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Lavoro
Data: 31/05/2010
n. 13284
Nel caso di malattia causata al dipendente nell'espletamento del lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro, il diritto al conseguente risarcimento del danno può essere fatto valere fin dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi oggettivamente conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalle effettive valutazioni soggettive dello stesso. L'impossibilità di far valere tale diritto al risarcimento, alla quale l'art. 2935 cod. civ., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, (salva l'ipotesi di dolo) non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto ne' il dubbio soggettivo sulla esistenza di quest'ultimo.
© Riproduzione riservata
SICUREZZA – Prescrizione diritto risarcimento del danno
Categoria: Sicurezza lavoroAutorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Lavoro
Data: 31/05/2010
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Nel caso di malattia causata al dipendente nell'espletamento del lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro, il diritto al conseguente risarcimento del danno può essere fatto valere fin dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi oggettivamente conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalle effettive valutazioni soggettive dello stesso. L'impossibilità di far valere tale diritto al risarcimento, alla quale l'art. 2935 cod. civ., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, (salva l'ipotesi di dolo) non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto ne' il dubbio soggettivo sulla esistenza di quest'ultimo.
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