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SICUREZZA – Prevenzione incendi

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Corte di Cassazione penale – Sez. III
Data: 17/04/2009
n. 16313

Ai sensi del vigente art. 16 del D.Lgs. 139/2006, richiamato dal D.Lgs. 81/2008, in tema di lavorazioni pericolose, è sufficiente per l’assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell’azienda o lavorazione si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, non rilevando ai fini della configurabilità del reato per violazione della normativa sulla prevenzione incendi, la tipologia dell’attività svolta dall’impresa.

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