SICUREZZA – Responsabilità del datore di lavoro
Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Civile
Data: 24/07/2006
n. 16881
Per quanto l’art. 2087 cod. civ. non configuri un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all’infortunio occorso al macchinista di un treno a causa del deragliamento del convoglio, aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro sul presupposto che la spa Rete Ferroviaria Italiana, sulla quale gravava l’obbligo di mantenere le rotaie in condizioni di sicurezza per il transito dei convogli, avesse omesso di provare che lo smottamento di terreno sui binari, non evitabile con l’ordinaria diligenza, era stato dovuto ad abnormi ed eccezionali precipitazioni piovose.
© Riproduzione riservata
SICUREZZA – Responsabilità del datore di lavoro
Categoria: Sicurezza lavoroAutorità: Cassazione Civile
Data: 24/07/2006
n. 16881
Per quanto l’art. 2087 cod. civ. non configuri un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all’infortunio occorso al macchinista di un treno a causa del deragliamento del convoglio, aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro sul presupposto che la spa Rete Ferroviaria Italiana, sulla quale gravava l’obbligo di mantenere le rotaie in condizioni di sicurezza per il transito dei convogli, avesse omesso di provare che lo smottamento di terreno sui binari, non evitabile con l’ordinaria diligenza, era stato dovuto ad abnormi ed eccezionali precipitazioni piovose.
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