SICUREZZA – Infortunio sul lavoro e danno biologico
Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Tribunale di Bassano del Grappa
Data: 26/10/2004
n. 54
In materia di infortuni sul lavoro, qualora risultino provati l’evento dannoso, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso di causalità tra l’uno e l’altra, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (nella fattispecie, trattasi di amputazione delle dita di una mano per improvviso moto di una pressa). Per ciò che concerne il danno biologico, esso non forma oggetto della copertura assicurativa per la parte non riducibile a perdita o riduzione della capacità lavorativa, sicché l’azione diretta al risarcimento dello stesso non è soggetta all’applicazione della speciale disciplina dettata dall’art. 10 del D.P.R. n° 1124/1965. Relativamente all’estinzione per prescrizione del diritto di manleva, la sospensione del termine di cui all’art. 2952, comma 4, Cod. Civ. si verifica con la comunicazione all’assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, la quale è efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato ovvero da un terzo, e che, una volta avvenuta detta comunicazione, il termine prescrizionale rimane sospeso sino a quando il credito non sia divenuto liquido ed esigibile.
© Riproduzione riservata
SICUREZZA – Infortunio sul lavoro e danno biologico
Categoria: Sicurezza lavoroAutorità: Tribunale di Bassano del Grappa
Data: 26/10/2004
n. 54
In materia di infortuni sul lavoro, qualora risultino provati l’evento dannoso, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso di causalità tra l’uno e l’altra, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (nella fattispecie, trattasi di amputazione delle dita di una mano per improvviso moto di una pressa). Per ciò che concerne il danno biologico, esso non forma oggetto della copertura assicurativa per la parte non riducibile a perdita o riduzione della capacità lavorativa, sicché l’azione diretta al risarcimento dello stesso non è soggetta all’applicazione della speciale disciplina dettata dall’art. 10 del D.P.R. n° 1124/1965. Relativamente all’estinzione per prescrizione del diritto di manleva, la sospensione del termine di cui all’art. 2952, comma 4, Cod. Civ. si verifica con la comunicazione all’assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, la quale è efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato ovvero da un terzo, e che, una volta avvenuta detta comunicazione, il termine prescrizionale rimane sospeso sino a quando il credito non sia divenuto liquido ed esigibile.
© Riproduzione riservata