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SICUREZZA – Danno morale e danno biologico

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Consiglio di Stato
Data: 10/01/2008
n. 00255

Il giudice può accogliere l'azione di rivalsa dell'INAIL - sia in caso di azione di regresso, di cui agli artt. 10 e 11 DPR 1124/65, sia in caso di azione in surroga di cui all'art. 1916 cod. civ. - solo entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, previo accertamento dell'esistenza e dell'entità di tali danni, in base alle norme del codice civile; il predetto ente non può, invece, aggredire le somme liquidate al danneggiato a titolo di risarcimento dei danni morali e dei danni biologici, in virtù della giurisprudenza della Corte costituzionale di cui alle sentenze n. 319 del 1989, n. 356 del 1991 e n. 485 del 1991.

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