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SICUREZZA – Appalto, responsabilità committente

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Lavoro
Data: 28/10/2009
n. 22818

In materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha escluso la configurabilità di una responsabilità del committente in quanto le clausole contrattuali si limitavano a riconoscergli, da un lato, la possibilità di richiedere all'appaltatore l'adozione di misure più rigorose (così generando un obbligo aggiuntivo su quest'ultimo) e, dall'altro, pur attribuendogli la sorveglianza (con possibilità di intervento nei casi più gravi) sull'osservanza delle misure di sicurezza, non gli riservava alcun potere di ingerenza ed organizzativo sull'opera da eseguire, conservando ogni obbligo in materia di sicurezza nell'esclusiva responsabilità dell'appaltatore).

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