SICUREZZA – Adozione di cautele successive all’infortunio
Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Penale
Data: 06/10/2005
n. 36339
L'adozione, successiva alla verificazione dell'infortunio sul lavoro, di una cautela doverosa non posta in essere antecedentemente non può avere incidenza alcuna sulla sussistenza delle pregresse violazioni delle norme antinfortunistiche, sicché il richiamo, anche ove da ritenersi processualmente non consentito, ad un atto contenente la notizia di tale tardivo attivarsi da parte del datore di lavoro ha una valenza totalmente neutra sul piano motivazionale, se non si contesta la antecedente non corrispondenza della macchina in questione alla normativa antinfortunistica e se non si contesta neppure che in presenza delle prescritte protezioni l'infortunio non si sarebbe verificato. In tema di infortuni sul lavoro, l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcun effetto esimente per il datore di lavoro che abbia provocato l'infortunio per violazione delle prescrizioni in materia antinfortunistica, giacché la relativa normativa è appunto diretta a prevenire gli effetti della condotta colposa del lavoratori per la cui tutela è dettata, potendosi ritenere esonerato da responsabilità il datore di lavoro solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme e dovendo definirsi tale il comportamento del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli- e pertanto al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - ovvero, pur rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia consistito in un qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. Eventuali argomentazioni in tema di individuabilità anche nel lavoratore dipendente, ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994, di "uno del soggetti della sicurezza", nonché in tema di corsi di formazione frequentati dai dipendenti, la presenza di cartelli di divieto di avvicinarsi alle macchine in moto e la illustrata necessità di effettuare la manutenzione a macchina spenta, valgono indubbiamente ad evidenziare un consistente concorso di colpa del lavoratore nella causazione dell'infortunio del quale egli è rimasto vittima, ma non valgono a far assurgere a circostanza sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento il pur notevolmente imprudente comportamento tenuto dal lavoratore.
© Riproduzione riservata
SICUREZZA – Adozione di cautele successive all’infortunio
Categoria: Sicurezza lavoroAutorità: Cassazione Penale
Data: 06/10/2005
n. 36339
L'adozione, successiva alla verificazione dell'infortunio sul lavoro, di una cautela doverosa non posta in essere antecedentemente non può avere incidenza alcuna sulla sussistenza delle pregresse violazioni delle norme antinfortunistiche, sicché il richiamo, anche ove da ritenersi processualmente non consentito, ad un atto contenente la notizia di tale tardivo attivarsi da parte del datore di lavoro ha una valenza totalmente neutra sul piano motivazionale, se non si contesta la antecedente non corrispondenza della macchina in questione alla normativa antinfortunistica e se non si contesta neppure che in presenza delle prescritte protezioni l'infortunio non si sarebbe verificato. In tema di infortuni sul lavoro, l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcun effetto esimente per il datore di lavoro che abbia provocato l'infortunio per violazione delle prescrizioni in materia antinfortunistica, giacché la relativa normativa è appunto diretta a prevenire gli effetti della condotta colposa del lavoratori per la cui tutela è dettata, potendosi ritenere esonerato da responsabilità il datore di lavoro solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme e dovendo definirsi tale il comportamento del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli- e pertanto al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - ovvero, pur rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia consistito in un qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. Eventuali argomentazioni in tema di individuabilità anche nel lavoratore dipendente, ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994, di "uno del soggetti della sicurezza", nonché in tema di corsi di formazione frequentati dai dipendenti, la presenza di cartelli di divieto di avvicinarsi alle macchine in moto e la illustrata necessità di effettuare la manutenzione a macchina spenta, valgono indubbiamente ad evidenziare un consistente concorso di colpa del lavoratore nella causazione dell'infortunio del quale egli è rimasto vittima, ma non valgono a far assurgere a circostanza sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento il pur notevolmente imprudente comportamento tenuto dal lavoratore.
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