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SOSTANZE PERICOLOSE – Amianto

Categoria: Sostanze pericolose
Autorità: Cassazione Penale
Data: 23/03/2006
n. 10218

Posto che l’art. 34 del D.L.vo 277/91 impone al datore di lavoro che deve effettuare lavori di demolizione o rimozione dell’amianto ovvero di materiali contenenti amianto di predisporre un piano con l’indicazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza del lavoro, da nessuna norma contenuta nel complesso art. 34 si evince l’obbligo di indicare, oltre alla natura dell’amianto, allorché è contenuto nei materiali di coibentazione, l’esatto quantitativo da asportare e ciò perché tale quantitativo non sempre può essere determinato con precisione allorché si tratta di lavori demolizione, essendo il materiale inquinante incluso ed incorporato nella muratura.

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