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Come monitorare le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento?

Categoria: Sostanze pericolose
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. IV
Data: 25/01/2022
n. 490

Per definire le ‘sostanze pericolose’ rilevanti al fine di determinare l’assoggettabilità o meno di uno stabilimento alla c.d. normativa Seveso, la Direttiva 2012/18/UE (a differenza della Direttiva 96/82/CE che prendeva in considerazione le sole “sostanze, miscele o preparazioni.. presenti”) include, su un piano di perfetta parità, sia le sostanze effettivamente presenti (“presenza reale”) sia quelle che, in termini di mera prevedibilità, potranno essere rilevate nello stabilimento (“presenza prevista”), prendendo a riferimento, per queste ultime, quanto stimato nei provvedimenti che abilitano i gestori all’esercizio dell’impianto. 

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Ritenuto in fatto e considerato in diritto   1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento di diffida - adottato dal Comitato tecnico regionale (C.T.R.) delle Marche nella seduta del 24 novembre 2020, e trasmesso in allegato alla nota prot. n. 16096 del 26 novembre 2020 a firma del direttore regionale dei Vigili del fuoco (VV.F.) delle Marche - nei confronti della società (omissis) s.r.l. (in prosieguo ditta (omissis)), che gestisce in (omissis) un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, in virtù di autorizzazione integrata ambientale n. 534 del 5 settembre 2012, rilasciata dalla Provincia…
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